Segnalazioni di illecito - Whistleblower

Si informa che la nostra piattaforma per le segnalazioni anonime è conforme ai requisiti previsti dal decreto legislativo n. 24 del 10 Marzo 2023, in attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

I dipendenti “interni” della Società degli Interporti Siciliani (SIS) e i lavoratori e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi che realizzano opere in favore di SIS possono inviare segnalazioni di illeciti di cui si è venuti a conoscenza in maniera sicura e confidenziale tramite questo link: https://interportisiciliani.whistleblowing.it/

La piattaforma informatica utilizzata è stata attivata nell’ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali.

Tra i principali vantaggi di questo strumento vi è la possibilità di segnalare in maniera anonima e di dialogare con il ricevente della segnalazione, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), per approfondire ulteriormente la vicenda.  L'identità del segnalante viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all’utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà “dialogare” con il RPCT in maniera spersonalizzata tramite la piattaforma informatica.

Il nominativo del segnalante potrà essere acquisito dalla magistratura nei casi previsti da legge.

Informativa al segnalante:

  • Al fine di poter diffondere la cultura del Whistleblowing ed incoraggiare le segnalazioni è possibile effettuare effettuare segnalazioni anonime. Queste verranno valutate con una priorità inferiore a quelle non anonime e qualora non indicheranno informazioni utili per verificare il contenuto delle stesse (precisi riferimenti o situazioni verificabili dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione) verranno considerate non attendibili e chiuse.
  • Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile  della  prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'articolo 1, comma  7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero  all'Autorità  nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella  contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto  ad  altra  misura organizzativa avente effetti negativi,  diretti  o  indiretti,  sulle condizioni di lavoro determinata dalla  segnalazione;
  • Il Segnalante che voglia utilizzare la problematica riportata come possibile strumento di scambio per ottenere la riduzione, o l’esclusione, di una precedente sanzione disciplinare o per ottenere benefici all’interno dell’organizzazione, quali, ad esempio, bonus o promozioni è passibile di sanzioni disciplinari;
  • Le segnalazioni non devono contenere accuse che il segnalante sa essere false. La segnalazione non deve essere utilizzata come strumento per risolvere mere questioni personali;
  • La segnalazione non garantisce alcuna protezione al segnalante nel caso in cui abbia concorso alla realizzazione della condotta illecita;
  • SIS si impegna a tutelare il segnalante solo rispetto a possibili condotte ritorsive o discriminatorie poste in essere in ragione della segnalazione, e quindi rimangono possibili eventuali sanzioni disciplinari a cui il segnalante potrebbe essere sottoposto per comportamenti passati;
  • Rimane impregiudicata la responsabilità penale e civile del segnalante, nell’ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria;
  • Le segnalazioni manifestamente false, opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato nonché ogni altra ipotesi di abuso  o strumentalizzazione intenzionale della procedura di segnalazione sono passibili di sanzioni disciplinari;
  • Differenze tra whistleblowing e lamentela personale: le segnalazioni riguardano tutte quelle situazioni in cui il segnalante agisce a tutela di un interesse non personale, in quanto il fatto segnalato, solitamente, attiene a pericoli o rischi che minacciano l’organizzazione nel suo complesso, altri dipendenti, i terzi, i soci o anche, in via più generale, la  collettività. Semplici lamentele personali o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi non saranno tenute in considerazione.
Allegati
Regolamento Whistleblowing SIS 15/03/2023 (581.63 KB)

Data di creazione: 15/03/2023
Data di ultima modifica: 10/05/2023